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Risoluzioni Ministeriali

 

 PROGETTO “1% - L’impresa strumento di solidarietà internazionale”

 

Risoluzione n. 110/E del 3 maggio 1995

 

MINISTERO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI

E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Oggetto: Iniziativa a favore della Lituania. Istanza dei “…………”

Con nota n. 3041del 21 dicembre 1994, l’Ufficio del Coordinamento Legislativo ha trasmesso un quesito con il quale la società …………………… ha presentato l’iniziativa a favore dell’erigendo “Villaggio Famiglia in Lituania”, consistente nella raccolta di fondi, da devolvere all’Associazione “Casa Paterna del Fanciullo” con sede in Kaunas-Lituania, per il fine sopra evidenziato.

Viene precisato che tale programma, che sarà oggetto di apposito regolamento esposto al pubblico, prevede la raccolta dei fondi con l’osservanza delle seguenti modalità:

a)      ai clienti, che all’atto del pagamento per gli acquisti effettuati nei negozi……………, sottoscriveranno una cartolina di adesione all’iniziativa, verrà riconosciuto uno sconto percentuale incondizionato contabilizzato come tale sullo scontrino fiscale;

b)      detti clienti verseranno alla cassa dei negozi…………, contestualmente al prezzo scontato della merce, un importo pari allo sconto ottenuto: detta oblazione verrà contabilizzata dalla società istante sullo scontrino come “Offerta pro-Lituania”;

c)      l’importo raccolto verrà giornalmente versato in un conto bancario intestato al Comitato Bassanese “Pro-familia” con sede in Bassano del Grappa (VI);

d)      periodicamente l’importo disponibile, comprensivo di capitale ed interessi, verrà trasmesso dal Comitato di cui sopra all’Associazione Lituania.

 Viene precisato inoltre che i “…………” sosterranno esclusivamente il costo di stampa delle cartoline, quello di stampa e d affissione dei manifesti e degli altri mezzi di diffusione al fine di pubblicizzare l’azione di sostegno e di collaborazione all’iniziativa umanitaria, che verrà contabilizzato quale spesa di pubblicità.

Ciò posto, la società istante chiede di conoscere se la procedura sopra evidenziata sia corretta sotto l’aspetto fiscale, per quanto concerne sia le imposte sui redditi, sia l’imposta sul valore aggiunto.

Viene chiesto di conoscere, altresì, se per la raccolta di denaro a favore dell’Associazione “Casa Paterna del Fanciullo” si debbano osservare particolari disposizioni normative di carattere tributario.

Al riguardo la scrivente osserva che i ricavi derivanti dalla cessione di beni si computano, come precisato nella nota illustrativa al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), «al netto degli sconti, abbuoni e premi». Pertanto la società istante può correttamente contabilizzare i ricavi conseguiti al netto dell’importo trattenuto, che costituisce l’“oblazione” del cliente, sempre che al momento di effettuazione del detto versamento venga conferito alla società “………” , con atto scritto, un mandato irrevocabile, ex art. 1704 del codice civile, contenente l’obbligo per la società mandataria di versare, in nome e per conto del cliente, a favore del Comitato Bassanese la predetta “oblazione”.

L’effettivo versamento delle somme raccolte da parte della società a favore del Comitato dovrà inoltre risultare da apposita documentazione rilasciata dal Comitato stesso, che deve essere esibita in qualsiasi momento su richiesta del competente ufficio finanziario.

Con riguardo, in particolare, al trattamento tributario applicabile ai fini IVA alla procedura in esame, si rileva che la base imponibile delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che aderiscono al programma umanitario è costituita, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, «dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali».

Pertanto l’importo dello sconto non concorre alla determinazione della base imponibile al tributo, non costituendo esso corrispettivo nella particolare fattispecie.

Per quanto concerne il sostenimento del costo di stampa delle cartoline, nonché quello di stampa e di affissione dei manifesti e degli altri mezzi di diffusione necessari a pubblicizzare l’azione di sostegno e di collaborazione all'azione umanitaria, la scrivente ritiene che lo stesso può essere considerato spesa di pubblicità e quindi essere dedotto, ai sensi del comma 2 dell’art. 74 del T.U.I.R., in quanto trattasi di onere, ancorché sostenuto per fini umanitari a favore dell’iniziativa benefica, che consente altresì di incrementare la vendita dei prodotti e quindi i ricavi.

Agli effetti dell’IVA, l’imposta assolta per le spese di pubblicità diretta all’azione di sostegno e collaborazione dell’iniziativa umanitaria in oggetto, risulta detraibile, attesa la inerenza delle spese all’esercizio dell’impresa.

Dispone, infatti, l’art. 19, 1° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che il diritto di detrazione dell’imposta «assolta o dovuta dal contribuente, o a lui addebitata a titolo di rivalsa compete in relazione a beni e a servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione», escludendosi con ciò ogni altra ipotesi di detrazione d’imposta pagata in relazione ad acquisti di beni e servizi non afferenti l’esercizio dell’impresa.

Firmato

Il Direttore Centrale Giuseppe Roxas


Risoluzione n. 82/E del 22 luglio 1998

 

MINISTERO DELLE FINANZE

 

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI

E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Oggetto: progetto denominato “1%”. Quesito della “………” con sede in … … …

Con istanza diretta alla scrivente, la “……….” ha fatto presente di gestire da oltre un triennio “ad experimentum” la Scuola Etica ed Economia – Universitatis Bassanensis Schola de Negotiis Gerendis” (Scuola d’impresa della Comunità Bassanese), svolgendo attività di formazione per operatori d’impresa nonché attività volte a sensibilizzare il mondo economico, sia a livello nazionale che internazionale, sulla necessità di coniugare l’attività economica all’etica, attraverso l’efficienza e la solidarietà.

In considerazione di tali finalità la Scuola ha ideato un progetto denominato “1%” che prevede la raccolta di fondi con l’osservanza delle seguenti modalità:

1)      i clienti, all’atto del pagamento per gli acquisti di beni o servizi resi all’operatore economico (d’ora in poi denominato O.E., impresa che aderisce al progetto) sottoscriveranno un coupon (cartolina) di adesione all’iniziativa e contestualmente l’O.E. riconoscerà uno sconto incondizionato;

2)      detti clienti verseranno alla cassa dell’O.E., insieme al prezzo scontato della merce o servizio, un importo pari allo sconto ottenuto; detta oblazione verrà poi contabilizzata dall’O.E. sull’eventuale certificazione fiscale con apposita intestazione atta ad indicare la finalità dell’oblazione stessa;

3)      l’importo raccolto verrà periodicamente versato in un conto corrente bancario predisposto da un comitato/associazione/ente che si farà garante della definitiva destinazione delle somme raccolte;

4)      periodicamente l’importo disponibile, comprensivo di capitali ed interessi, verrà trasmesso dal comitato/associazione/ente di cui sopra all’organizzazione che gestirà l’opera da realizzare;

5)      l’effettivo versamento delle somme raccolte da parte dell’O.E. a favore del comitato/ente/associazione dovrà risultare da apposita documentazione rilasciata da quest’ultimo, che dovrà essere esibita in qualsiasi momento, su richiesta del competente ufficio finanziario;

6)      i ricavi derivanti dalle cessioni di beni o dalle prestazioni di servizi verranno computati dall’O.E. al netto dell’importo incassato a titolo di oblazione;

7)      l’O.E., per pubblicizzare l’azione di sostegno e di collaborazione all’iniziativa umanitaria, sosterrà i costi relativi alla stampa delle cartoline ed altri costi pubblicitari quali affissioni, inserzioni ed altri mezzi di diffusione pubblicitaria che verranno contabilizzati come spese di pubblicità. A tal fine viene precisato che i termini “coupon” e “cartoline” sono utilizzati come sinonimi intendendosi per tali qualsiasi mezzo cartaceo e non, capace di raccogliere il mandato della clientela a voler partecipare all’iniziativa, devolvendo lo sconto dell’1% a favore del progetto proposto. Viene sottolineato inoltre che rimane assolutamente esclusa ogni forma di operazione a premio o qualsiasi operazione che comporti doni o gadget per la clientela.

Ciò premesso la società istante chiede di conoscere se le modalità sopra evidenziate siano corrette dal punto di vista fiscale o se per la raccolta di denaro a favore delle suindicate iniziative di solidarietà debbano essere osservati specifici adempimenti ed in particolare quale sia il trattamento ai fini IVA e della imposizione diretta da applicare alle operazioni in esame.

Al riguardo la scrivente osserva che ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 la base imponibile delle operazioni effettuate è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali.

Relativamente al caso prospettato la scrivente, come chiarito per analoga fattispecie con risoluzione n. 110/E del 3 maggio 1996 [leggi: 1995], ritiene lo sconto praticato agli acquirenti di beni e servizi dall’O.E. non costituisca base imponibile, ai fini IVA, non potendo lo stesso essere considerato corrispettivo.

Circa i ricavi derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi come sopra effettuate dall’O.E. si precisa che gli stessi si devono computare, come previsto nella nota illustrativa al T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, «al netto degli sconti, abbuoni e premi». Pertanto, si possono correttamente contabilizzare i ricavi, conseguiti al netto dell’importo trattenuto che costituisce l’oblazione del cliente, sempre che al momento di effettuazione del detto versamento venga conferito all’O.E., con atto scritto, un mandato irrevocabile, ex art. 1740 [leggi: art. 1704], del codice civile, contenente l’obbligo per la società mandataria di versare, in nome e per conto dei clienti, a favore del comitato/associazione/ente che gestisce l’operazione “1%”, la predetta oblazione. L’effettivo versamento delle somme raccolte da parte dell’O.E. dovrà risultare inoltre da apposita documentazione, come precisato dall’istante sub 5), rilasciata dal comitato stesso, che dovrà essere esibita in qualsiasi momento su richiesta del competente ufficio finanziario.

Per quanto concerne il costo di stampa delle cartoline, nonché quello di stampa ed affissione dei manifesti e degli altri mezzi di diffusione necessari a pubblicizzare le azioni di sostegno e di collaborazione alle iniziative di solidarietà, la scrivente ritiene che lo stesso può essere considerato quale spesa di pubblicità e come tale essere dedotto, ai sensi del comma 2 dell’art. 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto trattasi di onere che, anche se sostenuto per fini umanitari a favore delle iniziative benefiche, consente di incrementare la vendita dei prodotti e quindi dei ricavi.

In ordine alla possibilità di detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta dall’O.E. per rivalsa relativamente agli acquisti di beni e servizi qualificati come spese di pubblicità, la scrivente, considerato che detti acquisti sono effettuati nell’esercizio di impresa, ritiene che sussista il diritto alla detrazione della relativa imposta sempre che gli stessi non siano afferenti ad operazioni esenti e non soggette ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 del D.P.R. n. 633, come modificato dal D.lgs. n. 313 del 2 settembre 1997.

[…]

Il Direttore Centrale Maurizio Leo

 

Risoluzione n. 127/E del 29 luglio 1999

MINISTERO DELLE FINANZE

 

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI

E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Oggetto: IVA – progetto denominato “1%”. Quesito della Fondazione “Etica ed Economia – Universistatis Bassanensis Schola de Negotiis Gerendis” con sede in Bassano del Grappa, via Angarano n. 77.

Con istanza diretta alla scrivente la Fondazione indicata in oggetto ha fatto riferimento al progetto di solidarietà denominato “1%” - consistente nella raccolta di fondi attraverso la concessione, da parte delle imprese aderenti a tale progetto, di uno sconto dell’1% praticabile a tutti i clienti che intendono aderire all’iniziativa stessa - ed in particolare ha fatto presente che in alcune situazioni può essere difficile conferire con atto scritto alle dette imprese un mandato irrevocabile, ex art. 1703 del codice civile, come richiesto nelle risoluzioni n. 110/E del 3 maggio 1995 e n. 82/E del 22 luglio 1998.

In relazione a quanto precede, ha chiesto di conoscere se il detto mandato possa essere conferito con altri mezzi, considerato che il codice civile ne prevede la forma scritta unicamente per il compimento di atti per i quali è richiesto tale requisito formale. Più precisamente ha chiesto se l’esistenza del mandato possa essere desunta indirettamente da diciture apposte, in forma non manuale, sugli scontrini fiscali emessi dalle imprese interessate.

Al riguardo la scrivente, esaminata la questione, ritiene di poter aderire alla richiesta avanzata dalla Fondazione istante in quanto la menzione dell’esistenza del mandato, risultante dallo scontrino fiscale emesso in virtù di apposita modifica dell’apparecchio misuratore, consente di verificare la corrispondenza tra le somme incassate dall’impresa a titolo di sconto e la destinazione finale delle stesse all’iniziativa di solidarietà prescelta.

[…]

Il Direttore Centrale Maurizio Leo